Enti pubblici vigilati

Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato
 
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15.
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